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In caso di accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, l'attribuzione del cognome deve essere valutata

2024-06-20 11:19

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figli minori, filiazione, cognome, figli nati fuori dal matrimonio,

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15654 del 05.06.2024 (ud. 07.03.2024, dep. 05.06.2024), si è espressa in merito all'ambito di applicazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15654 del 05.06.2024 (ud. 07.03.2024, dep. 05.06.2024), si è espressa in merito all'ambito di applicazione della sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, che ha introdotto la regola dell'assunzione da parte del figlio nato fuori dal matrimonio dei cognomi di entrambi i genitori, fatto salvo diverso accordo di questi ultimi per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2022, si è pronunciata in relazione alla fattispecie disciplinata dal primo comma dell'art 262 c.c., riguardante il riconoscimento del figlio effettuato contemporaneamente dai genitori non coniugati, e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto, ed ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale alle norme strettamente conseguenziali, specificamente indicate nella sentenza.

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Con la sentenza n.15654 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all'ambito di applicazione della sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 262 c.c., limitato all'ipotesi di cui al primo comma della norma stessa, avente ad oggetto l'ipotesi di riconoscimento spontaneo da parte dei genitori naturali.

Al contrario, nei casi di cui ai commi successivi dell'art. 262 c.c., e quindi in caso di accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: nel presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, la decisione del Tribunale deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.