Cass. Civ. sez. I, 29 aprile 2024, n. 11394
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La violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio costituisce elemento idoneo a fondare il nesso causale con l'intollerabilità della convivenza.Â
L'addebito della separazione al coniuge cui la violazione è ascritta resta escluso dalla prova dell’anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali.Â
L’esclusione del nesso causale è un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, purché siano allegati, nel rispetto del principio della domanda, e risultino provati i fatti posti a fondamento della causa di esclusione.
Di tutto questo la sentenza deve dare conto nella motivazione.